1. I Club sono i componenti del P.I. Essi si costituiscono e funzionano come Club di servizio secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento. Ogni Club è rappresentato dal suo Presidente eletto dall’Assemblea dei soci.
2. Ogni Club è retto da un proprio Statuto, secondo le linee guida emanate dal Consiglio Internazionale e rese esecutive dal Comitato di Presidenza.
3. I Club organizzano nell’anno incontri sociali.
4. I Club sono tenuti a:
a) inviare tempestivamente alla Segreteria Generale, al Presidente del Distretto e al Governatore d’Area tutte le informazioni attinenti a variazioni dei Soci, alla composizioni dei propri Organi, nonché alle attività sociali;
b) inviare annualmente ai medesimi destinatari, entro il 31 marzo, copia della relazione morale e finanziaria dell’attività svolta unitamente al verbale dell’Assemblea dei Soci;
c) versare ogni anno, alla Segreteria Generale del P.I., entro i termini stabiliti dal Comitato di Presidenza, le quote di affiliazione pro-capite deliberate dall’Assemblea Generale.
5. I Club possono costituire Club Junior (PJ) secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari.
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